Art. 647 · Equipollenza del corso normale di Stato maggiore
Sez. VI

Art. 647

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Equipollenza del corso normale di Stato maggiore

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'equipollenza al corso normale di Stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali è determinata dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-647