Art. 646 · Esami di fine corso
Sez. VI

Art. 646

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Esami di fine corso

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine del corso normale di Stato maggiore i frequentatori sono sottoposti a esami finali. I criteri di valutazione vertono sull'esame delle singole prove effettuate durante la frequenza del corso, nonché sulla discussione di una tesi preventivamente assegnata al frequentatore dal Consiglio di istituto. Le votazioni delle singole prove sono espresse in trentesimi. La sufficienza è stabilita in diciotto trentesimi. 2. Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere di ripetere il corso. L'ammissione a un corso successivo ha luogo su determinazione dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio comandante che esprime, in base al rendimento offerto, un giudizio complessivo sull'interesse dimostrato e sulle potenzialità dei frequentatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-646