Art. 642 · Rinuncia, rinvio e dimissione
Sez. V

Art. 642

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Rinuncia, rinvio e dimissione

In vigore dal 9 ott 2010
1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, può essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso pluritematico. 2. L'ufficiale che ha necessità di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non può iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermità, entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve presentare allo Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda di rinvio ad altro corso. 3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermità derivante da causa di servizio, l'ufficiale è rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.
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