Art. 640 · Valutazione di profitto
Sez. V

Art. 640

643 / 1156

Valutazione di profitto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo. 2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo è attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-640