Sez. IV
Art. 637
576 / 1156Graduatoria
In vigore dal 9 ott 2010
1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parità di punteggio, al più anziano in ruolo.
2. La graduatoria approvata è comunicata agli interessati dalla Direzione generale del personale militare.
3. Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.
4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-637