Art. 637 · Graduatoria
Sez. IV

Art. 637

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Graduatoria

In vigore dal 9 ott 2010
1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parità di punteggio, al più anziano in ruolo. 2. La graduatoria approvata è comunicata agli interessati dalla Direzione generale del personale militare. 3. Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria. 4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.
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