Art. 631 · Graduatoria
Sez. III

Art. 631

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Graduatoria

In vigore dal 28 apr 2012
1. Al termine del corso di Stato maggiore è formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori che hanno superato l'esame finale, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all', comma 2, e del punteggio conseguito nell'esame finale. 2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi è rilasciato il relativo diploma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-631