Art. 626 · Convenzioni con le università
Sez. II

Art. 626

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Convenzioni con le università

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano può stipulare apposite convenzioni con le università, ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all' e in conformità con i principi stabiliti dal presente capo, di corrispondenti master universitari di secondo livello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-626