Art. 615 · Dimissioni e rinvio
Sez. VI

Art. 615

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Dimissioni e rinvio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli allievi frequentatori dei corsi: a) per marescialli, di cui all' del codice, che non superano gli esami finali, sono ammessi, per una sola volta, a ripetere il corso o l'anno di corso; se non superano nuovamente gli esami sono espulsi; b) di qualificazione di cui all' del codice, che non superano gli esami finali, sono ammessi, per una sola volta, a ripetere il corso; se non superano nuovamente gli esami sono espulsi e restituiti al normale servizio d'istituto; c) di aggiornamento e formazione professionale di cui all' del codice, che non superano gli esami finali, sono espulsi e restituiti al normale servizio d'istituto. 2. Sono altresì espulsi dai corsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli allievi che dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado. 3. L'allievo proveniente dai civili, espulso dal corso biennale per marescialli, se non ha ancora maturato le condizioni per la nomina a carabiniere, è prosciolto dalla ferma contratta e, se ha già conseguito la nomina, è destinato al servizio d'istituto o può chiedere il proscioglimento dalla ferma. 4. Le disposizioni di cui all', comma 4, non si applicano agli allievi marescialli che hanno già conseguito la nomina a carabiniere o provengono da altri ruoli dell'Arma dei carabinieri nonché agli allievi vice brigadieri.
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