Art. 613 · Graduatorie di merito
Sez. V

Art. 613

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Graduatorie di merito

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli allievi che frequentano corsi di formazione con piani di studio suddivisi in fasi sono inseriti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei agli esami intermedi o di recupero, nonché ammessi al rinvio alla prima fase utile per non aver potuto sostenere gli esami di recupero per cause indipendenti dalla propria volontà; b) idonei, ammessi a ripetere, nella prima fase utile, per non aver superato gli esami di recupero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-613