Art. 607 · Ufficiali in servizio permanente
Sez. III

Art. 607

456 / 1156

Ufficiali in servizio permanente

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I si applicano ai corsi di applicazione, applicativi e formativi, svolti dagli ufficiali in servizio permanente, presso le accademie e gli altri istituti di formazione, in quanto compatibili: a) con lo stato di ufficiale dei frequentatori; b) con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-607