Sez. III
Art. 607
456 / 1156Ufficiali in servizio permanente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I si applicano ai corsi di applicazione, applicativi e formativi, svolti dagli ufficiali in servizio permanente, presso le accademie e gli altri istituti di formazione, in quanto compatibili:
a) con lo stato di ufficiale dei frequentatori;
b) con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-607