Sez. II
Art. 606
292 / 1156Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il reclutamento degli allievi di cui all' è effettuato secondo le modalità previste per gli allievi ufficiali delle altre armi, corpi o ruoli, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.
2. Gli allievi ammessi alle accademie militari per i corpi sanitari frequentano i corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria, presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni.
3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dalle norme interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.
4. Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-606