Art. 606 · Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari
Sez. II

Art. 606

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Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il reclutamento degli allievi di cui all' è effettuato secondo le modalità previste per gli allievi ufficiali delle altre armi, corpi o ruoli, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari. 2. Gli allievi ammessi alle accademie militari per i corpi sanitari frequentano i corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria, presso le università statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalità stabilite dalle stesse convenzioni. 3. Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dalle norme interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore. 4. Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.
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