Art. 593 · Sospensione precauzionale
Titolo IIICapo I

Art. 593

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Sospensione precauzionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se ai frequentatori è applicata la sospensione precauzionale di cui agli del codice e la stessa ha una durata superiore a un terzo della durata del corso, si applicano le disposizioni dell'. 2. Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo di ferma, il frequentatore è collocato in congedo ai sensi dell' del codice, salvo il disposto dell' del codice per il personale dell'Arma dei carabinieri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-593