Art. 591 · Doveri dei frequentatori dei corsi
Titolo IIICapo I

Art. 591

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Doveri dei frequentatori dei corsi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attività o comportamenti, anche interpersonali, che possono comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi. 2. I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una località limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione può essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attività addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente. 3. In casi eccezionali o di provata necessità il comandante di corpo può concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2. 4. Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-591