Titolo III›Capo I
Art. 588
787 / 1156Definizioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai sensi del presente capo si intendono:
a) per attitudine militare e professionale, il complesso delle qualità morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare;
b) per durata del corso, il numero delle giornate di attività didattiche previste dal piano di studio di un corso, oppure, nel caso di corsi pluriennali, di un anno accademico di corso con esclusione dei periodi di interruzione definiti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da essi delegata;
c) per istituti di formazione, le accademie, le scuole ufficiali e sottufficiali e gli altri enti che svolgono o concorrono allo svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali;
d) per crediti formativi universitari, quelli di cui all' del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
e) per espulsione, il provvedimento autoritativo dell'Amministrazione per effetto del quale il destinatario perde lo status di allievo o di aspirante e non può continuare la frequenza del corso;
f) per dimissioni, le richieste formalmente avanzate dagli allievi, accettate dall'Amministrazione, di cessare dallo status di allievo o di aspirante e di interrompere definitivamente la frequenza del corso;
g) per frequentatori, i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali che, dopo l'incorporazione o la presentazione presso gli istituti di formazione, frequentano i relativi corsi nella qualità di allievi o, nelle accademie navale e aeronautica, in qualità di aspiranti.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-588