Art. 580 · Accertamento dell'idoneità al servizio militare
Capo IISez. I

Art. 580

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Accertamento dell'idoneità al servizio militare

In vigore dal 2 mar 2011
1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari. 2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento. 3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria. 4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all', comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-580