Art. 571 · Valore delle prestazioni a carico dei contraenti
Capo II

Art. 571

102 / 1156

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto. 2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa. 3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-571