Art. 570 · Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni
Capo II

Art. 570

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Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalità che disciplinano l'attività negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-570