Art. 568 · Transazioni
Titolo IVCapo I

Art. 568

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Transazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le transazioni sono approvate e impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all', comma 3, e dai comandanti dei contingenti o delle unità assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti. Per importi superiori a euro 100.000,00 sono competenti i centri di responsabilità. Si procede previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a euro 30.000,00, ovvero per importi superiori a euro 100.000,00 per i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell' del medesimo decreto legislativo.
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