Capo II
Art. 560
99 / 1156Invio degli atti dell'inchiesta sommaria
In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al più presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, all'autorità che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unità o ufficio presso i quali si è verificato l'evento.
2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, la Direzione nazionale degli armamenti, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorità di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa è stata disposta. Tale autorità di vertice può ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.
3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria è inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresì, degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-560