Capo II
Art. 558
97 / 1156Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria
In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale di rispettiva competenza, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorità competenti, ai sensi dell', comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-558