Art. 557 · Avvio dell'inchiesta sommaria
Capo II

Art. 557

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Avvio dell'inchiesta sommaria

In vigore dal 24 lug 2024
1. L'autorità competente a ordinare l'inchiesta sommaria nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta. 2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, più ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo. 3. L'autorità di cui al comma 1, dà tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché, in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unità o gli uffici interessati dall'evento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-557