Capo II
Art. 556
95 / 1156Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria
In vigore dal 24 lug 2024
1. Le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:
a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:
1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorità o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorità esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;
b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;
b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;
c) i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo è individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.
2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alle aree di rispettiva competenza.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa può delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-556