Art. 555 · Adempimenti iniziali dei comandanti
Capo II

Art. 555

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Adempimenti iniziali dei comandanti

In vigore dal 24 lug 2024
1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unità o uffici nel cui ambito si è verificato l'evento di particolare gravità o risonanza, provvedono a: a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti; b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell', comma 1, nonché allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si è verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonché le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorità competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero; d) inoltrare, se l'evento si è verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-555