Sez. II
Art. 55
213 / 1156Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
In vigore dal 29 nov 2012
1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
3. Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettera c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all' comma 3.
4. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-55