Art. 549 · Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati
Titolo II

Art. 549

40 / 1156

Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'attività di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonché l'attività di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche è effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo di DigitPA previsto all', comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-549