Art. 545 · Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa
Titolo II

Art. 545

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Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa

In vigore dal 9 ott 2010
1. I sistemi informativi automatizzati della Difesa perseguono, oltre a quelle indicate dall' del decreto legislativo n. 39 del 1993, anche le seguenti finalità peculiari dell'Amministrazione militare: a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in «tempo reale»; b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse; c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della Difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei; d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilità, riusabilità e interoperabilità nell'ambito dei vari sistemi d'arma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-545