Titolo II
Art. 545
36 / 1156Finalità dei sistemi informativi automatizzati della Difesa
In vigore dal 9 ott 2010
1. I sistemi informativi automatizzati della Difesa perseguono, oltre a quelle indicate dall' del decreto legislativo n. 39 del 1993, anche le seguenti finalità peculiari dell'Amministrazione militare:
a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in «tempo reale»;
b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;
c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della Difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;
d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilità, riusabilità e interoperabilità nell'ambito dei vari sistemi d'arma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-545