Art. 540 · Relazione sull'ispezione
Capo XIII

Art. 540

1023 / 1156

Relazione sull'ispezione

In vigore dal 24 lug 2024
1. L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte. 2. Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilità amministrativo-contabile, l'ispettore ne dà immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonché agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa, alla Direzione nazionale degli armamenti, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione è effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilità degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 3. Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-540