Art. 54 · Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
Sez. II

Art. 54

212 / 1156

Natura e finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni della presente sezione. 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all', deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. 3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.
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