Capo XIII
Art. 539
1022 / 1156Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Nelle ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli:
a) verifica di cassa;
b) verifica degli atti amministrativi e delle contabilità relative alla gestione finanziaria, con ispezione anche della regolarità degli atti relativi alle provviste e alle vendite in economia;
c) accertamento dell'esattezza dei dati relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi;
d) verifica degli atti amministrativi e delle contabilità relative alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte per la buona conservazione dei materiali nonché per la regolare tenuta degli inventari.
3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli:
a) l'accertamento della regolarità della tenuta dei registri e dei documenti contabili, nonché della regolarità e tempestività nella resa dei conti;
b) la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile;
c) l'accertamento della regolarità delle anticipazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-539