Capo XIII
Art. 538
1021 / 1156Attività ispettiva
In vigore dal 24 lug 2024
1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attività ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unità operative delle Forze armate.
2. L'attività ispettiva può essere ordinaria o straordinaria ed è diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli organismi dipendenti.
3. Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisa la necessità.
Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione.
4. Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.
5. Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali del comparto amministrativo e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attività ispettive, può essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-538