Capo XII
Art. 537
1020 / 1156Cessione di cavalli ai militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Amministrazione può cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprietà, con le modalità stabilite dalla competente autorità logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all' e dal militare acquirente.
2. I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorità logistica centrale.
3. Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, è effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.
4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.
5. Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorità logistica centrale.
Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione può acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un' apposita commissione.
6. Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalità fissate dall'autorità logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio è subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-537