Art. 535 · Attività ippica militare
Capo XII

Art. 535

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Attività ippica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le spese attinenti all'attività ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'Amministrazione. 2. Le spese per l'attività ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attività ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite. 3. Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilità ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-535