Art. 534 · Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali
Capo XII

Art. 534

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Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

In vigore dal 28 apr 2012
1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo: a) ne dà immediata comunicazione all'organo superiore e al competente organo del servizio veterinario; b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, se il decesso non è avvenuto a seguito di malattia per la quale è già stata accertata la diagnosi; c) procede all'accertamento di eventuali responsabilità secondo le disposizioni di cui al capo III. 2. Gli animali non più idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorità logistica centrale concede l'autorizzazione per: a) la vendita secondo le disposizioni di cui all'; b) la cessione gratuita, secondo le modalità definite nelle istruzioni di cui all', comma 4. 3. La cessione gratuita è effettuata a favore di: a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalità giuridica; b) privati cittadini che ne facciano richiesta; c) università per le esigenze delle facoltà di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici. 4. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, può, su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1. 5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorità logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all', ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia..., da organizzazioni di pubblica utilità e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-534