Capo XII
Art. 533
1016 / 1156Profilassi, polizia e assistenza veterinaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli organi del servizio veterinario militare presenti nell'organismo o destinati a tale incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e provvedono:
a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e riabilitazione dalle malattie;
b) alla medicina legale, alla sanità pubblica e polizia veterinaria.
2. Nelle convenzioni con i veterinari civili è stabilito l'importo della retribuzione mensile o della visita. Il veterinario civile convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si attiene alle disposizioni degli organi del servizio veterinario militare.
3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati è affidata la direzione sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.
4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorità logistica centrale competente, è consentito il ricorso a strutture veterinarie civili anche non convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.
5. I materiali in dotazione e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma 2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore sanitario delle strutture veterinarie può essere attribuito un adeguato fondo permanente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-533