Capo XI
Art. 531
1014 / 1156Organizzazione penitenziaria militare
In vigore dal 28 apr 2012
1. L'Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresì al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo è trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.
3. I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.
4. Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.
5. Al personale appartenente alle Forze di polizia... detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli della legge 1 aprile 1981, n. 121, è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero.
L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia... rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonché quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che è sostituita da oggetti di corredo personali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-531