Art. 516 · Magazzini
Capo VIII

Art. 516

999 / 1156

Magazzini

In vigore dal 9 ott 2010
1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in: a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale; b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego e al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze e i movimenti con apposite scritture, e ottemperano alle formalità prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio. 2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a), sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in: a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali; b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. 3. La contabilità dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale. 4. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono. 5. I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.
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