Art. 515 · Disposizioni generali sulla gestione dei materiali
Capo VIII

Art. 515

998 / 1156

Disposizioni generali sulla gestione dei materiali

In vigore dal 28 apr 2012
1. La gestione logistica dei materiali è disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato 'sistema SEC', secondo istruzioni unitarie adottate con le modalità di cui all', comma 4. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) del controllo dei consumi e delle giacenze; c) del controllo sull'utilizzazione; d) della codificazione; e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche; f) del fuori uso per inefficienza e vetustà. 2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attività attinenti alle funzioni strumentali e alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende: a) la contabilità relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti; b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) e alla variazione del loro valore; c) l'attività istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso; d) la tenuta delle contabilità a quantità e a valore; e) la tenuta delle contabilità delle scorte in locazione; f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'Amministrazione. 3. In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-515