Art. 514 · Funzionari delegati
Capo VII

Art. 514

744 / 1156

Funzionari delegati

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al pagamento delle spese può provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto. 2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilità dell'accreditamento esistente sulla tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalità previste per tutti gli altri pagamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-514