Capo VI
Art. 502
732 / 1156Concessione di prestiti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per momentanee deficienze di cassa, non sono in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili.
2. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, dà immediata notizia alla propria direzione di amministrazione.
3. La somma avuta in prestito è restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-502