Art. 500 · Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso
Capo VI

Art. 500

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Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all', comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi già realizzati e a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione e al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute. 2. Per soddisfare esigenze urgenti e impreviste connesse con l'efficienza e l'operatività degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilità di provvedere con contratti accentrati già eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilità amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.
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