Art. 499 · Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi
Capo VI

Art. 499

729 / 1156

Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi

In vigore dal 9 ott 2010
1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento. 2. I centri di responsabilità amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa. 3. I centri di responsabilità amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dall'organismo indipendente di valutazione della performance.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-499