Sez. III
Art. 494
451 / 1156Attività sportiva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le spese inerenti all'attività sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e impianti, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Le spese per l'attività sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonché di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attività sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il più proficuo utilizzo delle risorse conferite.
3. Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attività sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilità ed esigenze tecnico-operative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-494