Art. 489 · Convivenza ad altre mense
Sez. II

Art. 489

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Convivenza ad altre mense

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non è costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti può essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall' del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorità logistiche centrali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-489