Sez. II
Art. 486
278 / 1156Mezzi
In vigore dal 9 ott 2010
1. I mezzi sono costituiti:
a) dalle sistemazioni, dalle attrezzature e dall'arredamento dei locali assegnati alla mensa e alla cucina;
b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioè quello necessario al servizio della mensa stessa e della relativa cucina, come vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale di servizio secondo quanto è stabilito dalle particolari disposizioni in vigore;
c) da quanto altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per i servizi di mensa e per i servizi annessi aventi carattere di spesa generale come: l'energia elettrica per l'illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, il combustibile o il gas per la cottura delle vivande, e per il riscaldamento dei locali, nonché i materiali per le pulizie in genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del personale di servizio e della biancheria di mensa e di cucina;
d) dal trattamento alimentare di cui all';
e) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-486