Art. 482 · Personale adibito ai lavori
Sez. II

Art. 482

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Personale adibito ai lavori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto. 2. Esso è costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità sanitaria, il personale è sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformità alle norme vigenti, nonché a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. È altresì soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienicosanitarie accertate dall'autorità sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte delle autorità logistiche centrali. 4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilità dell'accertamento della idoneità sanitaria del personale dipendente, nonché delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al comma 3.
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