Art. 454 · Criteri per l'addebito del danno
Capo III

Art. 454

371 / 1156

Criteri per l'addebito del danno

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'addebito per la perdita di materiali è commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito può essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali è commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati è addebitata anche la differenza di valore. Se i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita è portato in diminuzione dall'addebito.
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