Capo III
Art. 452
369 / 1156Accertamento del danno
In vigore dal 9 ott 2010
1. Allorchè si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entità del danno e le eventuali responsabilità.
3. L'inchiesta amministrativa è svolta:
a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorchè l'entità del danno non superi l'importo di euro 50.000,00;
b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorchè l'entità del danno superi l'importo di euro 50.000,00.
4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.
5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all'autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell'.
6. Se la responsabilità può estendersi al comandante, oppure non è possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorità gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorità gerarchicamente sovraordinata. L'autorità alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.
7. Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui all' provvedono a informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria.
8. Il procedimento di cui ai precedenti commi non si applica nei seguenti casi:
a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;
c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
9. L'autorità competente ai sensi dell', nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-452