Art. 444 · Alienazioni in favore di cittadini stranieri
Titolo VI

Art. 444

987 / 1156

Alienazioni in favore di cittadini stranieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini dell' del codice, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile è situato nel territorio di più province, la domanda è presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-444