Titolo VI
Art. 443
986 / 1156Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni dell' del codice si applicano nelle seguenti isole del territorio nazionale, che sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano; Pontine; Flegree; Capri;
Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-443