Titolo VI
Art. 433
976 / 1156Contenuto delle limitazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all', comma 1, del codice consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.
2. Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni di difesa, di cui agli del codice, e al comma 1, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprietà da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-433